Novità in ambito fiscale
Art. 1 – Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici
Il Decreto Sostegni prevede una misura di sostegno per tutte le attività imprenditoriali e professionali con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, il cui ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi dell’anno 2020 risulta inferiore a quello del 2019 per almeno il 30 per cento.
L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, come segue:
- 60%, in caso di ricavi/compensi 2019 non superiori a 100mila euro
- 50%, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 100mila euro e fino a 400mila
- 40%, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione
- 30%, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni
- 20%, in caso di ricavi/compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni.
Per accedervi, bisognerà presentare un’istanza in via telematica alle Entrate, seguendo modalità e termini che saranno definiti da un imminente provvedimento della stessa Agenzia. In alternativa all’erogazione del contributo diretto da parte dell’amministrazione finanziaria con accredito su conto corrente, l’interessato potrà esprimere la scelta, irrevocabile, di fruire dell’importo spettante sotto forma di credito d’imposta, da “spendere” in compensazione tramite modello F24 (commi 1-9 e 11-13).
In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.
Per il sostegno alle attività d’impresa di specifici settori, sono inoltre previsti:
- un Fondo per il turismo invernale;
- l’aumento da 1 a 2,5 miliardi dello stanziamento per il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti;
- la proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione fino al 30 aprile 2021.
Per il sostegno alle imprese, è inoltre previsto un intervento diretto a ridurre i costi delle bollette elettriche. Scontato del 30%, per l’anno 2021, il canone di abbonamento alle radioaudizioni dovuto dalle strutture ricettive e quelle di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. In caso di pagamento già effettuato prima dell’entrata in vigore della norma, all’interessato spetterà un credito d’imposta pari al 30% di quanto versato; l’importo non concorre alla formazione del reddito imponibile (commi 5-7).
Art. 4 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi
Modificato il calendario per il pagamento delle somme dovute per la “rottamazione-ter” e il “saldo e stralcio”: le rate del 2020 e quelle in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 potranno essere versate, le prime, entro il 31 luglio 2021 e, tutte le altre, entro il 30 novembre 2021, con applicazione, tra l’altro, della norma sul “lieve inadempimento”, che concede una tolleranza di cinque giorni, cioè i ritardi entro quel limite non inficiano la regolarità della definizione.
Differita dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, in scadenza dall’8 marzo 2020, derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps: bisognerà provvedervi entro il 31 maggio. Di conseguenza, è spostato in avanti, al 31 dicembre 2026, il termine entro il quale l’agente della riscossione deve presentare le comunicazioni di inesigibilità per le quote affidategli nel 2021. Inoltre, sono prorogati di 12 mesi il termine per la notifica delle cartelle e di 24 mesi ni termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati nel 2021 e anche successivamente se relativi alle dichiarazioni presentate nel 2018 (somme derivanti dall’attività di liquidazione), alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017 e alle dichiarazioni presentate nel biennio 2017-2018 (attività di controllo formale) (comma 1).
Disposto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto “Sostegni”, fino a 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni 2000-2010, anche quelli oggetto di “rottamazione”. La cancellazione d’ufficio è riconosciuta esclusivamente alle persone fisiche e ai soggetti diversi che, rispettivamente nell’anno d’imposta 2019 e nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno percepito un reddito imponibile fino a 30mila euro. La misura non si applica ai carichi relativi: alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea; all’Iva riscossa all’importazione. Un decreto Mef, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto “Sostegni”, definirà le modalità attuative della norma. Le somme eventualmente versate prima dell’effettivo annullamento non saranno restituite (commi 4-9).
Art. 5 – Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19
Introdotta, a favore delle partite Iva attive alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, la possibilità di fruire della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018. La chance riguarda i contribuenti che, nel 2020, hanno subìto una contrazione del volume d’affari rispetto a quello dell’anno precedente maggiore del 30%. Il beneficio consiste nell’azzeramento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.
Considerati i tempi occorrenti per la predisposizione delle comunicazioni e la gestione delle istanze di definizione, sono prorogati di un anno i termini di decadenza per la notifica delle cartelle inerenti le dichiarazioni presentate nel 2019. L’Agenzia delle entrate dovrà adottare le disposizioni attuative (commi 1-11).
Prorogata fino al 30 aprile 2021 la disapplicazione della norma in base alla quale, in caso di rimborsi fiscali, gli uffici devono avviare la procedura per la compensazione preventiva con eventuali debiti iscritti a ruolo (articolo 28-ter, Dpr n. 602/1973); lo stop per il 2020 era stato dettato dal decreto “Crescita” (articolo 145, Dl n. 34/2020).
Allungata fino al 31 gennaio 2022 la sospensione dei termini – già differita dal decreto “Crescita” (articolo 151, Dl n. 34/2020) – per la notifica degli atti e l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione all’esercizio dell’attività e dell’iscrizione ad albi o ordini professionali a carico di imprese, commercianti e lavoratori autonomi cui sono state contestate più violazioni degli obblighi di emissione di scontrini, ricevute fiscali, certificazione dei corrispettivi o degli obblighi di regolarizzazione di acquisto di mezzi tecnici per le telecomunicazioni (articolo 12, Dlgs n. 471/1997). Sono fatti salvi gli effetti degli atti e dei provvedimenti emessi prima dell’entrata in vigore del decreto “Sostegni” (la precedente sospensione, infatti, copriva fino al 31 gennaio scorso) (commi 12-13).
Riscritto il calendario degli appuntamenti in materia di imposta sui servizi digitali (articolo 1, commi 35-50, legge 145/2018): il versamento annuale del tributo dovrà avvenire entro il 16 maggio (non più il 16 febbraio), mentre la dichiarazione andrà presentata entro il 30 giugno (non più il 31 marzo). Pertanto, in sede di prima applicazione della disciplina (quest’anno), i soggetti passivi dovranno versare l’ammontare dovuto per il 2020 entro il 16 maggio 2021 e presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2021, non più entro i termini, rispettivamente, del 16 marzo e del 30 aprile 2021 (comma 15).
Prorogato di tre mesi il termine per provvedere alla conservazione dei documenti informatici del 2019: il processo dovrà giungere a compimento entro il 10 giugno 2021, non più entro il 10 marzo. A regime, infatti, la norma stabilisce che l’operazione si concluda entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta cui i documenti si riferiscono (articolo 3, comma 3, Dm 17 giugno 2014) e, dal momento che le dichiarazioni dei redditi relative al 2019 andavano presentate entro il 10 dicembre 2020, la conservazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel 2019 sarebbe dovuta avvenire entro lo scorso 10 marzo (comma 16).
Art. 30 – Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga
Considerato il protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica e allo scopo di favorire la ripresa delle attività turistiche, per gli esercizi di ristorazione ovvero di somministrazione di pasti e bevande, è prorogata dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l’esenzione dal pagamento del canone unico (articolo 1, comma 816 e seguenti, legge n. 160/2019).
Analoga proroga per i venditori ambulanti, che, fino al 30 giugno, non dovranno pagare il canone per l’occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati (articolo 1, comma 837 e seguenti, legge n. 160/2019).
Prorogate, invece, fino al 31 dicembre 2021 le procedure semplificate per le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse (possono essere presentate in via telematica al competente ufficio comunale, con allegata la sola planimetria e in esenzione dall’imposta di bollo) nonché per la posa in opera temporanea su vie, piazze e altri spazi aperti di strutture amovibili per favorire il rispetto delle misure di distanziamento, come dehor, pedane, tavolini, ombrelloni: gli esercenti attività di ristorazione o somministrazione di pasti e bevande possono farlo senza dover prima acquisire le autorizzazioni richieste dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e senza applicazione del limite temporale di 90 giorni per la loro rimozione, fissato dal Testo unico in materia edilizia (commi 1-2).
Novità in ambito lavorativo
Art. 8 – Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale
Come noto, la Legge di Bilancio 2021, aveva concesso un periodo di 12 settimane di cassa integrazione per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 da fruire nel periodo compreso tra:
- il 1° gennaio 2021 ed il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario Fis e di cassa integrazione in deroga.
- Con il Decreto Sostegni il legislatore interviene nuovamente prevedendo per i lavoratori in forza al 23.03.2021:
- 13 settimane gratuite dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- 28 settimane gratuite dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021 per i trattamenti di assegno ordinario Fis e di cassa integrazione in deroga;
- proroga della cassa integrazione salariale per gli operai agricoli per un massimo di 120 giorni fino al 31 dicembre 2021.
Art. 8 comma 9, comma 10 e 11 – Divieto di licenziamento
Viene prorogato dal Decreto Sostegni il divieto di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo come segue:
- fino al 30 giugno 2021 per tutte le aziende;
- fino al 31 ottobre 2021 per le aziende che ricorrono ai trattamenti di assegno ordinario
- Fis e di cassa integrazione in deroga.
Restano consentiti i seguenti licenziamenti:
- giusta causa;
- giustificato motivo soggettivo;
- durante il periodo di prova;
- superamento del periodo di comporto;
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
- in caso di fallimento;
- ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che preveda un incentivo alla risoluzione dei rapporti di lavoro, limitatamente ai lavoratori aderenti al predetto accordo (in tal caso tali lavoratori avranno diritto al trattamento di Naspi).
Art. 15 – Misure a sostegno dei lavoratori fragili
Prorogate fino al 30 giugno 2021, le speciali tutele previste dalla precedente legislazione emergenziale in favore dei lavoratori fragili. Laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile, i lavoratori fragili hanno diritto di assentarsi dal servizio e al riconoscimento di tale assenza come ricovero ospedaliero, previa prescrizione delle competenti autorità sanitarie nonché del medico curante.
Si ricorda che i lavoratori fragili sono coloro che sono in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/92 nonché i lavoratori in possesso di certificazione medico-legale attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti da patologie oncologiche e dallo svolgimento delle relative terapie salvavita.
Art. 16 – Accesso alla Naspi
Dalla data del 23 marzo 2021 fino al 31 dicembre 2021 l’indennità Naspi è concessa, a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione.
Art. 17 – Proroga o rinnovo dei contratti a termine
A prescindere dai rinnovi e proroghe già intervenuti, viene prorogata, al 31 dicembre 2021, la possibilità di prorogare o rinnovare, per un massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato senza obbligo di apporre le causali previste dal Decreto Dignità (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria). Resta ferma la durata complessiva di 24 mesi dei rapporti a termine con il medesimo lavoratore.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.