La L. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio per il 2021, è stata pubblicata sul S.O. n. 46/L della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020. La Legge si compone di 20 articoli e, salvo espressa previsione, è entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.
- Ulteriore detrazione lavoro dipendente e assimilato
- Sospensione versamenti contributi professionisti
- Aliquota al 10% per i piatti da asporto
- Abbattimento Imu e tassa rifiuti per i pensionati stranieri
- Disciplina impatriati
- Proroga agevolazioni ristrutturazioni ed efficientamento energetico
- Proroga bonus facciate
- Estensione detrazione alla sostituzione degli impianti elettrogeni di emergenza
- Introduzione del bonus idrico
- Modifiche alla disciplina del c.d. superbonus
- Cessione del credito
- Proroga bonus verde
- Bonus automobili elettriche
- Rivalutazione beni di impresa
- Finanziamenti agevolati per l’acquisto di attrezzature da parte delle pmi
- Sostegno liquidità imprese/garanzia sace
- Detrazione spese veterinarie
- Assegno natalità
- Congedo di paternità
- Contributo a fondo perduto per riduzione canone di locazione
- Bonus cultura 18enni
- Modifica regime locazioni brevi
- Esenzione prima rata Imu 2021
- Credito di imposta locazioni
- Bonus pubblicità
- Agevolazioni per la connessione a internet
- Rottamazione televisori
- Transizione 4.0
- Modifiche al credito R&S
- Contrasto alle frodi con utilizzo del plafond Iva
- Modifiche alla plastic tax
- Modifiche alla sugar tax
- Credito di imposta sistemi di filtraggio dell’acqua
- Incentivi all’utilizzo dei pagamenti elettronici
- Credito di imposta ambienti di lavoro
- Semplificazioni Iva per i contribuenti minori
- Fatturazione elettronica per operazioni stabilite al di fuori dello Stato
- Proroga divieto emissione fattura elettronica per i soggetti che inviano i dati al Sts
- Deroga alla tenuta dei registri acquisti e vendite
- Imposta di bollo su fatture elettroniche
- Adempimenti relativi alla fattura elettronica e relativo sistema sanzionatorio
- Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni
Articolo 1, comma 8
Ulteriore detrazione lavoro dipendente e assimilato
La disposizione prevede che, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l’ulteriore detrazione spetti, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:
– 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
– 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
Articolo 1, comma 20-22
Sospensione versamenti contributi professionisti
In sede di approvazione, al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell’attività esercitata da quest’ultimi, è istituito un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.
Tale fondo consente l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:
– dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
– dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);
con un reddito complessivo 2019 non superiore a 50.000 euro che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.
Sono esclusi dall’esonero i premi INAIL.
Articolo 1, comma 40
Aliquota al 10% per i piatti da asporto
Viene precisato che il concetto di preparazioni alimentari di cui al n. 80) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, deve essere interpretato nel senso che in esso rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.
Articolo 1, commi 48-49
Abbattimento Imu e tassa rifiuti per i pensionati stranieri
Viene previsto, con decorrenza dal 2021, la riduzione:
– alla metà dell’Imu
– di 2/3 della tassa sui rifiuti avente natura di tributo o della tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo in riferimento a una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
Articolo 1, commi 50-53
Disciplina impatriati
Viene modificata la disciplina agevolativa prevista dall’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, in particolare viene introdotto il nuovo comma 2-bis nell’articolo 5, D.L. 34/2019, stabilendo che per i soggetti che siano stati iscritti all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime agevolativo, possono optare per l’estensione di cui al comma 1, lettera c), previo versamento di:
a) un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà ;
b) un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 16, D.Lgs. 147/2015, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione ha almeno 3 figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà .
Le modalità di esercizio dell’opzione saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021.
Il nuovo regime introdotto non si rende applicabile agli sportivi professionisti.
Articolo 1, comma 58
Proroga agevolazioni ristrutturazioni ed efficientamento energetico
Viene prorogato al 31 dicembre 2021 l’agevolazione per gli interventi di efficientamento di cui all’articolo 14, D.L. 63/2013.
Vengono parimenti prorogate al 31 dicembre 2021 le agevolazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 16, D.L. 63/2013.
La spesa agevolabile, nella misura del 50%, per il bonus mobili sale nel 2021 da euro 10.000 ad euro 16.000.
Articolo 1, comma 59
Proroga bonus facciate
Viene prorogato a tutto il 2021 il c.d. bonus facciate introdotto con l’articolo 1, comma 219, L. 160/2019.
Articolo 1, comma 60
Estensione detrazione alla sostituzione degli impianti elettrogeni di emergenza
Introducendo il nuovo comma 3-bis nell’articolo 16-bis, Tuir, viene riconosciuta una detrazione in misura pari al 50% anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.
Articolo 1, commi 61-65
Introduzione del bonus idrico
Vien introdotto, per le persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per il 2021 e fino a esaurimento delle risorse, un bonus idrico pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Il bonus è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:
a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.
Il bonus non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE.
Entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del bonus idrico.
Articolo 1, comma 66
Modifiche alla disciplina del c.d. superbonus
Vengono apportate consistenti modifiche alla disciplina dell’agevolazione di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020, il c.d. superbonus, prevedendone innanzitutto l’estensione a tutte le spese sostenute fino al 30 giugno 2022; inoltre, per le spese sostenute nel 2022 le rate annuali di fruizione scendono a 4 di pari importo.
Perimetro oggettivo
Viene esteso l’ambito oggettivo di applicazione prevedendo che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Modificando il comma 1-bis viene specificato che un’unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
1. impianti per l’approvvigionamento idrico;
2. impianti per il gas;
3. impianti per l’energia elettrica;
4. impianto di climatizzazione invernale
Il nuovo comma 1-quater estende le agevolazioni anche per gli interventi su edifici privi di Ape perchè sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.
Implementando le previsioni del comma 2, viene estesa l’agevolazione anche agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), Tuir, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.
Parimenti viene modificato il comma 4 prevedendo che la detrazione per le spese relative agli interventi di cui all’articolo 16, commi 1-bis, 1-septies, D.L. 63/2013, sostenute nel 2022, è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.
Impianti fotovoltaici
L’agevolazione prevista per gli impianti fotovoltaici, oltre a essere estesa anch’essa alle spese sostenute al 30 giugno 2022 (per le spese del 2022 la detrazione è prevista in 4 quote annuali), è ampliata agli impianti realizzati su strutture pertinenziali agli edifici.
Colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
Viene integralmente sostituito il comma 8 stabilendo che per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter, D.L. 63/2013, la detrazione, riconosciuta nella misura del 110%, è ripartita in 5 quote annuali (ridotte a 4 per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022) di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dell’articolo 119, D.L. 34/2020, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:
– 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis;
– 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
– 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.
L’agevolazione è riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.
Ulteriore proroga
Il nuovo comma 8-bis, estende l’agevolazione:
– a tutto il 2022 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), quando al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
– al 30 giugno 2023 per interventi effettuati dagli IACP di cui al comma 9, lettera c), per i quali al 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Interventi nei condomini
Viene integrato il comma 9-bis prevedendo che le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
Adempimenti
Viene integrato il comma 14 prevedendo che l’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al D.P.R. 137/2012, purché questa:
a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).
Infine, il nuovo comma 14-bis, prevede che ai fini della detrazione è necessario esporre presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello contenente la dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici“.
Articolo 1, comma 67
Cessione del credito
Viene previsto che la possibilità di cessione del c.d. superbonus si estende anche alle detrazioni derivanti dalle spese sostenute nell’anno 2022.
Articolo 1, comma 76
Proroga bonus verde
Viene esteso a tutto il 2021 il c.d. bonus verde di cui all’articolo 1, comma 12, L. 205/2017.
Articolo 1, comma 77
Bonus automobili elettriche
Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente a energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), D.Lgs. 285/1992, con un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 30.000 euro al netto dell’Iva, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa di 20 milioni di euro e fino a esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente.
Entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, con decreto Mise, di concerto con il Mef, sono definite modalità e termini per l’erogazione del contributo anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
Articolo 1, comma 83
Rivalutazione beni di impresa
Intervenendo sull’articolo 110, D.L. 104/2020, viene estesa la possibilità di rivalutazione anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Articolo 1, commi 95-96
Finanziamenti agevolati per l’acquisti di attrezzature da parte delle pmi
Viene modificata la modalità di erogazione dei contributi previsti per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali previsti dall’articolo 2, D.L. 69/2013, stabilendo che il Mise li erogherà, a prescindere dall’importo, in unica soluzione.
Per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa è incrementata di 370 milioni di euro.
Nuova Sabatini
È confermata l’eliminazione della soglia di 200.000 euro entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell’agevolazione c.d. Sabatini ter di cui all’articolo 2, comma 4, D.L. 69/2013, consistente nell’erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.
L’eliminazione della predetta soglia consente l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a favore delle pmi beneficiarie indipendentemente dall’importo del finanziamento (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro).
Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al DdL, ciò determina vantaggi:
– in termini di efficienza/efficacia/economicità /rapidità nella gestione dello strumento;
– per le imprese beneficiarie che potranno incassare l’intero contributo subito dopo l’avvenuta realizzazione dell’investimento.
Articolo 1, comma 206 e da 208 a 212
Sostegno liquidità imprese / garanzia sace
È confermata la proroga fino al 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) della concessione da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali/altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.
È altresì ampliato l’ambito applicativo dello strumento in esame, prevedendo in particolare che la garanzia da parte di SACE spa può essere rilasciata anche in relazione:
– a cessioni di crediti, senza garanzia di solvenza prestata dal cedente (c.d. cessioni pro-soluto), effettuate a banche / intermediari finanziari (in precedenza la garanzia era rilasciata alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza). La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall’1.1.2021.
Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al dll, l’ampliamento della concessione della garanzia alle cessioni di credito pro-soluto, consente di anticipare e assicurare i flussi monetari relativi alla transazione commerciale adottando un approccio flessibile che si adatta alla dinamica del fatturato, senza gravare il bilancio dell’impresa cedente di ulteriori debiti finanziari;
– a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione / consolidamento di finanziamenti esistenti. A tal fine è richiesto che il finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall’1.1.2021
In sede di approvazione è stato altresì previsto che, a decorrere dall’1.3 al 30.6.2021, SACE spa rilascia le suddette garanzie concesse a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento per un importo massimo garantito fino a € 5 milioni tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti da garanzia ex art. 2, comma 100, Legge n. 662/96 a favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE (definizione microimprese, piccole e medie imprese).
Articolo 1, comma 333
Detrazione spese veterinarie
È stata aumentata da euro 500,00 a euro 550,00 la detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di euro 129,11).
Articolo 1, comma 362
Assegno natalità
L’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, L. 190/2014, secondo la disciplina prevista dall’articolo 1, comma 340, L. 160/2019, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Articolo 1, comma 363
Congedo di paternità
Viene esteso a 10 giorni (7 per il 2020) per il 2021 il congedo di paternità obbligatorio, fruibili anche in via non continuativa.
Articolo 1, commi 381-384
Contributo a fondo perduto per riduzione canone di locazione
Per il solo 2021, viene riconosciuto, al locatore di un immobile adibito a uso abitativo, situato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, in caso di riduzione dell’importo del contratto di locazione, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.
A tal fine, il locatore deve comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono individuate le modalità di attuazione e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa individuato in 50 milioni di euro.
Articolo 1, commi 576 e 611
Bonus cultura 18enni
È confermato anche per il 2021 il “bonus cultura” a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2021.
È altresì confermata l’estensione del bonus anche per gli abbonamenti a periodici.
Articolo 1, commi 595-596
Modifica regime locazioni brevi
Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, D.L. 50/2017, con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta.
Negli altri casi l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082, cod. civ., conseguentemente viene abrogato il comma 3-bis dell’articolo 4, D.L. 50/2017.
Le disposizioni si applicano anche ai contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.
Articolo 1, comma 599-601
Esenzione prima rata Imu 2021
Per il 2021 non è dovuta la prima rata dell’Imu relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
L’esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final.
Articolo 1, comma 602
Credito di imposta locazioni
Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28, D.L. 34/2020 viene prorogato al 30 aprile 2021 ed esteso alle agenzie di viaggio e i tour operator.
Articolo 1, comma 608
Bonus pubblicità
Per mezzo del nuovo comma 1-quater dell’articolo 57-bis, D.L. 50/2017, il credito di imposta pubblicità, per gli anni 2021 e 2022, è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Articolo 1, commi 612-613
Agevolazioni per la connessione a internet
In via sperimentale, per il biennio 2021-2022, con il fine di sostenere l’accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi, ai nuclei familiari con un ISEE inferiore a 20.000 euro che beneficiano del voucher per l’acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto Mise 7 agosto 2020, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell’importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati on line ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto Mise 7 agosto 2020.
Articolo 1, commi 614-615
Rottamazione televisori
Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell’economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il contributo, fino a 50 euro ( c.d. “Bonus TV 5G”) di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c), L. 205/2017, è esteso all’acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva.
Con decreto Mise di concerto con il Mef, da adottare entro 45 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono individuate le modalità operative e le procedure attuative.
Articolo 1, commi 1051-1064
Transizione 4.0
Viene riconosciuto un credito di imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
La fruizione del credito è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono ammessi all’agevolazione anche gli esercenti arti e professioni limitatamente ai beni diversi da quelli di cui all’allegato A e B alla L. 232/2016.
L’investimento deve essere fatto a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Soggetti esclusi
Il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale di cui al R.D. 267/1942, D.Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Parimenti escluse sono le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.
Interventi agevolabili
Gli investimenti agevolabili sono quelli in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, a eccezione:
– dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, Tuir;
– dei beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
– dei fabbricati e delle costruzioni;
– dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015;
– dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021
Per gli investimenti effettuati:
– in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro
– in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro
– a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
– Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18, L. 81/2017.
Per gli investimenti effettuati:
– in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016;
– a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
– Il credito d’imposta è riconosciuto:
a) nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
b) nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro,
c) nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022
d) Per gli investimenti effettuati:
– in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro,
– in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro
– a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6%.
Per gli investimenti effettuati:
– in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016,
– a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito d’imposta è riconosciuto:
– nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
– nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
– nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Investimenti in beni dell’allegato B, L. 232/2016
Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Utilizzo del credito di imposta
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo:
– a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni non ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016;
– a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016.
Per gli investimenti in beni strumentali diversi da quelli di cui all’allegato A alla L. 232/2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
Nel caso in cui l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.
Non si applicano i limiti di cui:
– all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007;
– all’articolo 34, L. 388/2000;
– all’articolo 31, D.L. 78/2010.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Comunicazione al Mise
Al solo fine di consentire al Mise di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure, le imprese effettuano una comunicazione al Mise.
Decadenza
Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi.
Adempimenti successivi
Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative.
Per quanto riguarda gli investimenti in beni ricompresi nell’allegato A e B alla L. 232/2016, bisogna produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui sopra e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Limitatamente ai beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia di cui sopra può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000.
L’Agenzia delle entrate, nell’ambito delle verifiche può richiedere al Mise il proprio parere.
Articolo 1, comma 1064-1065
Modifiche al credito R&S
Viene prorogato a tutto il 2022, il credito di imposta c.d. R&S, riconosciuto per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
Soggetti ammessi
Per effetto delle modifiche apportate, adesso possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, con la conseguenza che vi rientrano anche quelle produttrici di un reddito fondiario.
Le imprese devono rispettare le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore ed essere in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, D.Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Parimenti escluse sono le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.
Attività ammesse
Sono ammesse al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del 1.3 della Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.
Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, sono considerate ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività , pertinenza e congruità:
a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di R&S svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’Università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione internazionale standard dell’educazione (Isced) dell’UNESCO, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa relativo al periodo d’imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a). Nel caso i beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di R&S;
c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di R&S ammissibili al credito d’imposta. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con Università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di R&S svolte internamente all’impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le presenti spese, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di R&S ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;
d) le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.
Le spese previste dalla presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino da contratti di acquisto o licenza stipulati con soggetti terzi residenti nel territorio dello Stato o fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996. Non si considerano comunque ammissibili le spese per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei suddetti beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa acquirente. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali;
e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di R&S ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto della maggiorazione ivi previste, a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;
f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di R&S ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c).
Attività di innovazione tecnologica
Si considerano attività di innovazione tecnologica ammissibili le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
Non sono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito quelle di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.
Ai fini del calcolo del credito d’imposta, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività , pertinenza e congruità:
a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa, nei limiti dell’effettivo impiego in tali operazioni. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un’Università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione Isced dell’UNESCO, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale di cui alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di innovazione tecnologica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dalla lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;
d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) o delle spese ammissibili di cui alla lettera c) a condizione che i relativi contratti siano stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o con soggetti fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale indicate alla lettera a), ovvero del 30% delle spese per i contratti indicati alla lettera c).
Attività innovative
Si considerano attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta per le attività di design e ideazione estetica, si considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità:
a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nei limiti dell’effettivo impiego in tali attività. Le spese di personale relative a soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di una laurea in design o altri titoli equiparabili, assunti dall’impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari, per l’importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d’impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie attività produttive dell’impresa, si assume la parte delle quote di ammortamento e delle altre spese imputabile alle sole attività di design e ideazione estetica;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese. Nel caso in cui i contratti siano stipulati con imprese o soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività di design e ideazione estetica svolte internamente all’impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neo-assunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato. Le spese previste dalla presente lettera, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;
d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero alla lettera c). Le spese previste dalla presente lettera nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti cui sono commissionati i progetti relativi alle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell’impresa committente, siano fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo o in Stati compresi nell’elenco di cui al D.M. 4 settembre 1996;
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i contratti di cui alla lettera c).
Misura del credito di imposta
Per effetto delle modifiche apportate, il credito di imposta è così riconosciuto:
– per le attività di R&S, in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
– per le attività di innovazione tecnologica, separatamente, in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
– per le attività di design e ideazione estetica in misura pari al 6% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi;
– per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività , è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.
Utilizzo del credito di imposta
Viene confermato che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione, non applicandosi, inoltre, i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all’articolo 34, L. 388/2000.
Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Infine, viene confermato che il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
Adempimenti
Per quanto riguarda gli adempimenti, viene confermato che ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi previsti.
Viene precisato che la relazione tecnica che deve essere redatta e conservata per i successivi controlli, deve essere asseverata.
Si ricorda che la relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
Verifiche
Viene confermata l’attività accertativa già prevista, precisando che, per quanto riguarda l’attività collaborativa tra Agenzia delle entrate e Mise nel caso necessitino pareri tecnici, termini e modalità di svolgimento sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Mise, nella quale può essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), L. 212/2000, aventi a oggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti.
Articolo 1, commi 1079-1082
Contrasto alle frodi con utilizzo del plafond Iva
Al fine di contrastare le frodi realizzate con utilizzo del falso plafond Iva, l’Amministrazione finanziaria effettua analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1, lettera a), D.L. 746/1983 necessarie a ottenere lo status di esportatore abituale e conseguenti attività di controllo sostanziale ai sensi degli articoli 51 e ss., D.P.R. 633/1972, finalizzate all’inibizione del rilascio e all’invalidazione di lettere d’intento illegittime. Nel caso in cui i riscontri diano esito irregolare, al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. In caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sdi inibisce l’emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini dell’Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972. Per questo motivo, puntualizza la relazione illustrativa, andrebbero modificate le specifiche tecniche del file xml dell’efattura: andrà istituito un apposito campo obbligatorio, in cui indicare gli estremi del protocollo di ricezione che, attualmente, vengono invece riportati nel campo libero “Causale”.
Articolo 1, comma 1084
Modifiche alla plastic tax
Sono apportate alcune modifiche alla c.d. MACSI (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego), introdotta con la precedente Legge di bilancio (L. 160/2019).
Innanzitutto, viene fatta slittare la decorrenza al 1° luglio 2021.
Si amplia il novero dei soggetti tenuti al versamento a mezzo dell’inclusione nel perimetro soggettivo anche dei soggetti, residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono vendere MACSI, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali.
Rientrano tra i prodotti che si considerano MACSI anche le preforme.
Viene innalzata la soglia al di sotto della quale non è dovuta l’imposta che passa da 10 a 25 euro.
Ai fini accertativi viene previsto che l’attività può essere esercitata anche tramite interventi presso i fornitori della plastica riciclata, per soli fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio:
– in caso di mancato pagamento si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a 250 euro;
– in caso di ritardato pagamento si applica la sanzione amministrativa pari al 25% dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a 150 euro;
– in caso di tardiva presentazione delle dichiarazioni trimestrali e per ogni altra violazione si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro.
Ai fini dell’irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate si applica l’articolo 17, D.Lgs. 472/1997. Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità di attuazione, con particolare riguardo all’identificazione dei MACSI in ambito doganale mediante l’utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell’Unione Europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale, alle modalità di registrazione dei soggetti obbligati, alle modalità per l’effettuazione della liquidazione e per il versamento dell’imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all’imposta a carico dei soggetti obbligati, alla determinazione, anche forfetaria, dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all’individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell’imposta, degli strumenti idonei alla certificazione e al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI nonché della compostabilità degli stessi, alle modalità per il rimborso dell’imposta. Inoltre, con provvedimento interdirettoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate sono individuati i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell’imposta e sono stabilite le modalità per l’eventuale scambio di informazioni tra le Agenzie.
Articolo 1, comma 1086
Modifiche alla sugar tax
Vengono apportate alcune modifiche alla c.d. sugar tax, introdotta con la precedente Legge di Bilancio (L. 160/2019).
Innanzitutto, viene fatta slittare la decorrenza al 1° gennaio 2022.
Viene modificato uno dei momenti in cui sorge l’obbligazione tributaria che diviene all’atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest’ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento ovvero del soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le medesime bevande sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento.
Per quanto riguarda i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta, tra cui vi rientra anche il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall’esercente l’impianto di condizionamento.
Vengono esclusi dall’imposta le cessioni di bevande edulcorate effettuate direttamente dai soggetti di cui alla lettera a) del comma 664, L. 160/2019.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio:
– in caso di mancato pagamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell’imposta evasa, non inferiore comunque a 250 euro;
– in caso di ritardato pagamento si applica la sanzione amministrativa pari al 25% dell’imposta dovuta, non inferiore comunque a 150 euro;
– in caso di tardiva presentazione della dichiarazione mensile e per ogni altra violazione, si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro.
Ai fini dell’irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate si applica l’articolo 17, D.Lgs. 472/1997.
Articolo 1, commi 1087-1089
Credito di imposta sistemi di filtraggio dell’acqua
Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 viene riconosciuto, con il fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, un credito d’imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.
Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa individuato in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile conseguita, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA.
Articolo 1, comma 1097
Incentivi all’utilizzo dei pagamenti elettronici
Viene modificata la disciplina del c.d. cash back, precisando che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
Articolo 1, comma 1098
Credito di imposta ambienti di lavoro
Viene modificato l’articolo 120, comma 2, primo periodo, D.L. 34/2020, prevedendo che il credito è utilizzabile in compensazione per il solo periodo 1° gennaio – 30 giugno 2021. Viene, inoltre, previsto che i soggetti beneficiari del credito d’imposta possono optare per la cessione dello stesso, ai sensi dell’articolo 122, D.L. 34/2020, sempre nel termine del 30 giugno 2021.
Articolo 1, comma 1102
Semplificazioni Iva per i contribuenti minori
Viene integrato l’articolo 7 del regolamento di cui al D.P.R. 542/1999, introducendo il nuovo comma 3-bis ai sensi del quale, i soggetti che hanno optato per l’effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti dell’imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi 3 trimestri solari, possono annotare le fatture nel registro di cui all’articolo 23, D.P.R. 633/1972, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.
Articolo 1, commi 1103-1104
Fatturazione elettronica per operazioni stabiliti al di fuori dello Stato
Viene integrato l’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 prevedendo che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, le fatture sono trasmessi telematicamente utilizzando il SdI secondo il formato di cui al precedente comma 2.
Con riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Inoltre, viene previsto che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022, per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all’articolo 1, comma 3bis, D.Lgs. 127/2015, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Articolo 1, comma 1105
Proroga divieto emissione fattura elettronica per i soggetti che inviano i dati al Sts
Viene prorogato al 2021 la previsione per cui i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sts (sistema tessera sanitaria), ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sts.
Articolo 1, comma 1106
Deroga alla tenuta dei registri acquisti e vendite
Viene modificato l’articolo 4, D.Lgs. 127/2015, prevedendo, in particolare, che l’obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25, D.P.R. 633/1972, viene meno per i soggetti passivi Iva che, anche per il tramite di intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 322/1998, in possesso della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall’Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei registri delle fatture e degli acquisti, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’Iva e della relativa dichiarazione annuale.
Articolo 1, comma 1108
Imposta di bollo su fatture elettroniche
Viene previsto che per le fatture elettroniche inviate attraverso il SdI, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell’articolo 22, D.P.R. 642/1972, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.
Articolo 1, commi 1109-1115
Adempimenti relativi alla fattura elettronica e relativo sistema sanzionatorio
Di seguito si elencano gli interventi relativi alla fatturazione elettronica che hanno, per espressa previsione normativa tutti decorrenza 1° gennaio 2021.
Adempimenti
Modificando l’articolo 2, D.Lgs. 127/2015, viene previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.
Viene fatto slittare al 1° luglio 2021, la possibilità per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22, D.P.R. 633/1972, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3, D.P.R. 633/1972, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, di assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Viene abrogata la previsione per cui ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica e ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni di cui agli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997. Infine, per effetto dell’abrogazione del suddetto comma 6, viene modificato il successivo comma 6-ter, prevedendo che non si applicano le sanzioni di cui agli articoli 6, comma 2bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi 2 e 3, D.Lgs. 471/1997.
Modifiche al sistema sanzionatorio per la fatturazione elettronica
Viene modificato l’articolo 6, D.Lgs. 471/1997 introducendo il nuovo comma 2-bis ai sensi del quale nel caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative, la sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da 250 a euro 2.000. Intervenendo sul comma 3, viene ridotta dal 100 al 90% dell’imposta la sanzione in caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali.
Infine, viene allineato il comma 4, prevendendo che anche per i casi di cui al nuovo comma 2-bis la sanzione minima è pari a 500 euro.
Sanzioni per invio di dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri
Viene modificato l’articolo 11, D.Lgs. 471/1997, introducendo il nuovo comma 2-quinquies con cui è previsto che per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, D.Lgs. 127/2015, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna trasmissione e non si applica l’articolo 12, D.Lgs. 472/1997. Modificando il comma 5, viene previsto che la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro si applica anche all’omessa installazione degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei dati, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione. Infine, viene previsto che, salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera i suddetti strumenti, o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere i doveri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro.
Estensione regime sanzioni accessorie
Modificando l’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997, è previsto che le sanzioni ivi contemplate si applicano anche nelle ipotesi di cui all’articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, D.Lgs. 127/2015, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.
Inoltre, ai sensi del nuovo comma 3, le sanzioni ivi contenute si applicano anche all’omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di cui all’articolo 2, comma 4, D.Lgs. 127/2015, salve le procedure alternative adottate.
Sanzioni per omessa memorizzazione
Modificando l’articolo 13, comma 1, lettera b quater), D.Lgs. 471/1997, le sanzioni ivi previste si applicano anche in caso di omessa memorizzazione o di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri.
Articolo 1, commi 1122-1123
Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni
In sede di approvazione per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è stata riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:
– terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
– partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà/ usufrutto;
alla data dell’1.1.2021, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30.6.2021 il termine entro il quale provvedere:
– alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
– al versamento dell’imposta sostitutiva (11%).